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Sez. 3, Sentenza n. 3072 del 16/03/1995 (Rv. 491206 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA | Danno causato da fatto illecito - Adeguamento della rivalutazione al momento della decisione d'appello - Mutamento della domanda - Esclusione - Liquidazione d'ufficio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491206-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA

L'obbligazione del risarcimento del danno derivante da fatto illecito integra un debito di valore, in quanto tende alla reintegrazione del patrimonio della parte lesa, nella situazione in cui si sarebbe trovata se non si fosse verificato l'evento dannoso, con la conseguenza che l'adeguamento dell'effettivo valore monetario al momento della decisione in grado di appello non costituisce mutamento della domanda e può essere compiuto dal giudice d'ufficio anche nell'ipotesi in cui si preceda alla liquidazione con valutazione equitativa, non facendo venir meno quest'ultima l'esigenza di un'effettiva rispondenza del risarcimento all'entità del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)