Sez. 6, Sentenza n. 24617 del 24/02/2015 Cc. (dep. 10/06/2015) Rv. 264094 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DOVERE DI ESIBIZIONE E SEGRETI | Perquisizione e sequestro di sistema informatico in uso a giornalista - Finalità di acquisire nominativo della "fonte" - Illegittimità - Ragioni - Eccezioni.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DOVERE DI ESIBIZIONE E SEGRETI
È illegittimo il ricorso alla perquisizione e al sequestro di sistema informatico in uso ad un giornalista al fine di acquisire i nomi delle persone dalle quali il medesimo ha avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della sua professione, salvo che non siano contestualmente esplicitate le ragioni per le quali si ritenga che tali notizie siano indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e che la loro veridicità possa essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte di esse, atteso quanto disposto dall'art. 200, comma terzo, cod. proc. pen., e dall'art. 10 C.E.D.U. come interpretato dalla Corte E.D.U.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 200 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 247, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 18/03/2008 num. 48, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)