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Sez. 6, Sentenza n. 31735 del 15/04/2014 Cc. (dep. 18/07/2014) Rv. 260068 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DOVERE DI ESIBIZIONE E SEGRETI | Ordine di esibizione e sequestro probatorio nei confronti di giornalista professionista - Rispetto del criterio di proporzionalità - Necessità - Conseguenze in tema di motivazione dei provvedimenti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260068-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DOVERE DI ESIBIZIONE E SEGRETI

Il rispetto del principio di proporzionalità tra il segreto professionale riconosciuto al giornalista professionista a tutela della libertà di informazione, e quella di assicurare l'accertamento dei fatti oggetto di indagine penale, impone che l'ordine di esibizione rivolto al giornalista ai sensi dell'art. 256 cod. proc. pen., e l'eventuale successivo provvedimento di sequestro probatorio siano specificamente motivati anche quanto alla specifica individuazione della "res" da sottoporre a vincolo ed all'assoluta necessità di apprendere la stessa ai fini dell'accertamento della notizia di reato. (Fattispecie relativa ad un procedimento contro ignoti per il reato di cui all'art. 326 cod. pen. in relazione alla divulgazione della notizia di riunioni tenutesi presso la D.N.A., in cui la Corte ha ritenuto illegittimo il sequestro di "computer", "pen drive", DVD, lettore MP3 ecc. in uso ad un giornalista e, invece, legittimo il sequestro dei documenti intestati "D.N.A.", anch'essi detenuti dal medesimo professionista).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 200 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 256 CORTE COST., Cod. Civ. art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)