Sez. 1, Sentenza n. 45593 del 30/11/2010 Cc. (dep. 29/12/2010) Rv. 249174 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Permesso premio - Reati ostativi ex art. 4 bis ord. pen. - Presupposti per la concessione - Collaborazione confidenziale con la polizia giudiziaria - Insufficienza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di benefici penitenziari, il permesso premio non può essere concesso al soggetto condannato per reati ostativi previsti dall'art. 4 bis Ord. Pen., il quale abbia collaborato con l'autorità di polizia in via confidenziale senza prestare alcuna collaborazione all'autorità giudiziaria in ambito processuale.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)