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Sez. 1, Sentenza n. 6764 del 21/11/2018 Cc. (dep. 12/02/2019) Rv. 274804 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Art. 58-ter, legge n. 354 del 1975 – Utile collaborazione – Apporti conoscitivi riguardanti responsabilità altrui in fase di indagini preliminari – Sufficienza – Condizioni.
Stato
decisa il 2018-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274804-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della configurabilità dell'utile collaborazione necessaria, ai sensi dell'art. 58-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354, per la concessione dei benefici penitenziari a condannati per taluno dei delitti indicati nell'art. 4-bis della stessa legge, non è necessario che l'apporto conoscitivo concernente la responsabilità di altri abbia già determinato l'esercizio dell'azione penale o un giudizio di condanna, ben potendo inerire anche alla fase delle indagini preliminari; tuttavia, ai fini della valutazione della decisività e concretezza del contributo, il tribunale di sorveglianza deve procedere a pregnante verifica che consenta di formulare una ragionevole prognosi in ordine alla realizzazione di prove idonee a dimostrare i fatti oggetto delle accuse.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)