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Sez. 1, Sentenza n. 5184 del 27/05/1999 (Rv. 526779 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Eccezione di prescrizione non formulata in ricorso ma per la prima volta in udienza - Tardività.
Stato
decisa il 1999-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526779-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il giudizio di opposizione ad ingiunzione amministrativa proposto a norma degli artt. 22 e seguenti legge n. 689 del 1981 si configura come giudizio di cognizione regolato dalla normativa speciale dettata dalla legge citata il cui oggetto è delimitato dai motivi di opposizione che si pongono come "causa petendi" del suddetto giudizio e che, a norma dell'art. 22 legge citata, devono essere proposti al pretore con ricorso entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione; ne consegue che deve ritenersi tardivamente proposta l'eccezione di prescrizione non formulata in ricorso ma avanzata per la prima volta in corso di udienza.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)