Sez. 1, Sentenza n. 24060 del 28/12/2004 (Rv. 579208 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio di cognizione limitato dai motivi di opposizione - Configurabilità - Conseguenze - Eccezione di prescrizione formulata in ricorso con riferimento ad una determinata previsione normativa - Possibilità per il giudice di applicare un tipo di prescrizione diverso da quello richiesto - Esclusione - Fondamento. Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Premesso che il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione proposto ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, si configura come giudizio di cognizione regolato dalla normativa speciale dettata dalla citata legge, il cui oggetto è delimitato dai motivi di opposizione che si pongono come "causa petendi" del suddetto giudizio e che devono essere proposti al giudice di merito, con ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, l'eccezione di prescrizione deve essere dedotta, a pena di inammissibilità, in modo specifico e tipizzato, con la individuazione di quella delle varie ipotesi previste dalla legge della quale si chiede l'applicazione, anche se non sono necessarie formule rituali nè la indicazione di specifiche norme, non potendo il giudice applicare un tipo di prescrizione diverso da quello richiesto, verificandosi altrimenti la violazione sia del principio dispositivo dell'eccezione di prescrizione, sia del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato. (Nella specie, la prescrizione era stata eccepita, nell'atto di opposizione, con riferimento al termine previsto dall'art. 157 cod. pen., sul presupposto che in relazione ad una condotta, originariamente sanzionata a titolo di illecito amministrativo e poi assoggettata a sanzione penale, dovesse trovare applicazione il regime penale della prescrizione, in quanto più favorevole, e solo in sede di ricorso per cassazione era stata inammissibilmente eccepita la prescrizione ex art. 28 della legge n. 689 del 1981).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2938, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)