Sez. 2 - , Sentenza n. 7310 del 22/03/2017 (Rv. 643521 - 01)
PROFESSIONISTI - IN GENERE | Attività di progettazione - Svolgimento a mezzo di società di professionisti - Ammissibilità - Limiti - Attività riservata in via esclusiva ai professionisti - Conseguenze - Nullità del contratto - Sussistenza.
PROFESSIONISTI - IN GENERE
Le disposizioni degli art. 13 della l. n. 183 del 1976, 1 della l. n. 92 del 1979, 11 della l. n. 17 del 1981, che consentono la costituzione di società di ingegneria hanno parzialmente abrogato il divieto, di cui all'art. 2 della l. n. 1815 del 1939, di esercizio in forma anonima di attività ingegneristica per l'ipotesi in cui l'apporto intellettuale dell'ingegnere sia uno dei vari fattori del più complesso risultato promesso, ma non per quella in cui l'attività oggetto del contratto tra committente e società consista in un'opera di progettazione interamente rientrante nell'attività professionale tipica dell'ingegnere e dell'architetto e non in un'attività preparatoria e accessoria rispetto all'indicata progettazione, senza che su detto assetto abbia inciso l'approvazione delle successive leggi di progressiva liberazione delle attività professionali regolamentate (l. n. 109 del 1994, l. n. 266 del 1997, d.lgs. n. 163 del 2006, l. n. 183 del 2011, d.lgs. n. 50 del 2016); conseguentemente, è nullo il contratto che affida ad una società l'esecuzione di incarichi rientranti totalmente nell'ordinaria attività del libero professionista.
Riferimenti normativi: Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 2 CORTE COST., Legge 02/05/1976 num. 183 art. 13, Legge 31/03/1979 num. 92 art. 1, Legge 12/02/1981 num. 17 art. 11, Legge 11/02/1994 num. 109 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1997 num. 266, Decreto Legge 30/01/1979 num. 20 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/11/2011 num. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)