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Sez. 2 - , Sentenza n. 22534 del 18/07/2022 (Rv. 665379 - 01)

PROFESSIONISTI - IN GENERE | Studio professionale associato - Organizzazione in forma societaria - Divieto ex artt. 1 e 2 della l. n. 1815 del 1939 - Successiva abrogazione del divieto - Contratto di affidamento di incarico professionale - Nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 2022-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665379-01

PROFESSIONISTI - IN GENERE

Il contratto concluso tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile - a seguito dell'abrogazione dell'art. 2 della l. n. 1815 del 1939 per effetto del richiamo all'art. 24 della l. n. 266 del 1997 da parte dell'art. 1, commi 148 e 149, della l. n. 124 del 2017 - non è affetto da nullità assoluta, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c., per avere ad oggetto attività riservate al professionista (ingegnere o architetto) iscritto all'albo e vietate alle società di capitali od alle cooperative.

Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2231, Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 1, Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 2 CORTE COST., Legge 07/08/1997 num. 266 art. 24, Legge 12/11/2011 num. 183 art. 10, Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 148 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 149 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)