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Sez. 3, Sentenza n. 9236 del 18/04/2007 (Rv. 597530 - 01)

PROFESSIONISTI - IN GENERE | Contratto di affidamento di incarico professionale a società di capitali - Nullità - Espletamento delle attività professionali protette da un professionista iscritto al relativo albo per conto della società - Irrilevanza ai fini di escludere la nullità.
Stato
decisa il 2007-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597530-01

PROFESSIONISTI - IN GENERE

La nullità di un contratto per violazione del divieto di costituzione di società di capitali aventi ad oggetto l'espletamento di professioni intellettuali protette, sancita dall'articolo 2 della legge n. 1815 del 23 novembre 1939, si produce per il solo fatto che l'attività oggetto del contratto tra il committente e la società fra professionisti consista in una prestazione interamente ricompresa nell'attività tipica della professione protetta, così che contrattualmente tale prestazione sia imputabile in via diretta alla società e non ai professionisti che alla stessa facciano capo, senza che assuma rilievo la circostanza per cui la prestazione oggetto del contratto sia stata poi concretamente effettuata da un professionista iscritto all'albo o effettuata sotto la sua direzione e vigilanza. (Nella specie è stato ritenuto irrilevante che la società avesse chiesto a un professionista iscritto nel relativo albo di svolgere le attività di consulenza e assistenza legale e tributaria).

Riferimenti normativi: Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)