Sez. 6 - L, Ordinanza n. 29039 del 27/12/2011 (Rv. 620121 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Mobbing - Attività coordinate di una pluralità di datori di lavoro - Domanda risarcitoria - Criteri di competenza inerenti al singolo rapporto di lavoro - Inapplicabilità - Fondamento - Conseguenza - Criterio residuale dei fori generali - Applicabilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE
Qualora il lavoratore agisca nei confronti di più datori di lavoro, addebitando loro una attività coordinata di dequalificazione e "mobbing" chiedendo, quale effetto della condotta materia, al risarcimento dei danni, sussiste tra le domande una connessione eccedente quella del mero cumulo soggettivo tra causa prevista dall'art. 33 cod. proc. civ., analoga semmai alle più intense fattispecie di connessione prevista dagli artt. 31 e seguenti ovvero dall'art. 331 cod. proc. civ., sicchè, inapplicabili i criteri di competenza inerenti al singolo rapporto di lavoro, opera il criterio residuale di cui all'art. 413, settimo comma, cod. proc. civ., riferito al foro generale delle persone fisiche o giuridiche.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)