Sez. 6, Sentenza n. 2354 del 13/06/1997 Cc. (dep. 24/07/1997) Rv. 208840 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Termine - Giudizio in fase dibattimentale - Dibattimento rinviato dopo la verifica della costituzione delle parti e prima della dichiarazione di formale apertura - Dichiarazione di ricusazione all'udienza di rinvio - Ammissibilità.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE
Quando il procedimento è già nella fase dibattimentale, ma non sia decorso il termine per la proposizione delle questioni preliminari, la presentazione della dichiarazione di ricusazione (nel caso di specie conseguente ad una pronuncia della corte costituzionale in materia di incompatibilità) può essere effettuata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, anche se questo sia stato più volte fissato e sia stato rinviato prima del completamento delle formalità di apertura, ma dopo quelle relative accertamento della costituzione delle parti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)