Sez. 6, Sentenza n. 1738 del 13/05/1998 Cc. (dep. 02/10/1998) Rv. 212245 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Termine per la presentazione - Coincide con il momento immediatamente successivo all'accertamento della costituzione delle parti - Possibilità di presentare la dichiarazione fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento - Esclusione.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE
In tema di termini per la dichiarazione di ricusazione, in base all'art. 38, comma primo, cod. proc. pen., la presentazione della dichiarazione, nel giudizio, può essere proposta fino a che non sia scaduto il termine previsto dall'art. 491, comma primo, cod. proc. pen., relativo alle questioni preliminari, e cioè subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti, che è la prima formalità da osservarsi nell'ambito degli atti introduttivi del dibattimento, non bastando che la dichiarazione sia proposta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento ex art. 492, comma primo, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 492 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 492 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)