Sez. 6, Sentenza n. 255 del 14/01/2000 Cc. (dep. 01/02/2000) Rv. 216333 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Termine finale per la proposizione - Individuazione.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE
Il termine per la proposizione dell'istanza di ricusazione, di cui al primo comma dell'art. 491 cod. proc. pen, richiamato dall'art. 38 dello stesso codice, spira con la decisione delle questioni ivi previste e comprende anche il tempo in cui il pubblico ministero formula le sue conclusioni sulle questioni stesse.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)