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Sez. 5, Sentenza n. 8131 del 15/10/2014 Cc. (dep. 23/02/2015) Rv. 262944 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Termine per la proposizione dell'istanza - Istanza presentata prima della scadenza del termine previsto dall'art. 491, comma primo, cod. proc. pen. - Termine di tre giorni dalla conoscenza dalla causa di ricusazione - Applicabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262944-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE

La dichiarazione di ricusazione proposta subito dopo che sia stato compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti è tempestiva anche se tra la data di conoscenza della causa addotta a fondamento dell'istanza e la presentazione di quest'ultima sia trascorso un tempo superiore ai tre giorni, poiché tale termine di decadenza, previsto dall'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen., opera solo quando è decorso il termine di cui all'art. 491, comma primo, cod. proc. pen., che è richiamato dall'art. 38, comma primo, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a giudizio di appello).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)