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Sez. L, Sentenza n. 4255 del 20/07/1984 (Rv. 436182 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - ANZIANITÀ CONVENZIONALE - LIQUIDAZIONE - CRITERI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI DI APPARTENENZA - INAPPLICABILITÀ - COMPUTO DELL'EFFETTIVA ANZIANITÀ DI SERVIZIO - UTILIZZAZIONE DI DETTI CRITERI - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1984-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436182-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - ANZIANITÀ CONVENZIONALE - LIQUIDAZIONE - CRITERI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI DI APPARTENENZA - INAPPLICABILITÀ - COMPUTO DELL'EFFETTIVA ANZIANITÀ DI SERVIZIO - UTILIZZAZIONE DI DETTI CRITERI - NECESSITÀ.*

Per effetto del rinvio espressamente operato dall'art. 4 della legge n. 824 del 1971 - contenente norme di esecuzione della legge n. 336 del 1970 - all'art. 1 del d.P.R. n. 759 del 1965, anche per i dipendenti degli enti pubblici diversi dallo stato la liquidazione del beneficio combattentistico dell'indennità afferente alla anzianità convenzionale deve essere compiuta applicando l'aliquota di un dodicesimo dell'ottanta per cento dell'ultimo stipendio annuo, paga o retribuzione, quali che siano i criteri di computo propri dell'ordinamento degli enti stessi (nella specie l'i.N.A.D.e.L.) in materia di Determinazione dell'indennità di buonuscita o di anzianità, comunque denominata. Tali, eventualmente diversi, criteri, vanno invece applicati per la liquidazione della quota della suddetta indennità afferente all'effettiva anzianità di servizio, relativamente alla quale non rileva il fine perequativo, proprio delle Disposizioni attributive del menzionato beneficio, che non avrebbe tollerato discriminazioni in ragione della appartenenza degli interessati ad ordinamenti diversi. (Conf 2077/84, mass n 434130; (Conf 1911/84, mass n 433984; (Conf 1775/84, mass n 433843; (Conf 155/83, mass n 424979; (Conf 151/83, mass n 424968; (contra 2564/84, mass n 434576; (contra 2536/84, mass n 434556).*

Riferimenti normativi: DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)