Sez. 4, Sentenza n. 10544 del 25/01/2018 Ud. (dep. 08/03/2018) Rv. 272239 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Normativa antinfortunistica - Appalto - Responsabilità del committente - Obblighi - Indicazione - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di infortuni sul lavoro, il committente, nei cantieri temporanei o mobili in cui sia prevista la presenza (anche non contemporanea) di più imprese esecutrici, ha l'obbligo: 1) di elaborare il documento unico di valutazione dei rischi di cui all'art. 26, comma 3, d.lgs n. 81 del 2008; 2) di nominare il coordinatore per la progettazione dell'opera di cui agli artt. 89, comma 1, lett. e), e 91 d.lgs n. 81 del 2008 (CSP), deputato a redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC); 3) di nominare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, di cui agli artt. 89, comma 1, lett. f) e 92 d.lgs n. 81 del 2008 (CSE), deputato a verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa, sia in relazione al PSC che in rapporto ai lavori da eseguirsi. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità, per il reato di omicidio colposo, degli amministratori della società committente dei lavori, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso a un dipendente della società alla quale la subappaltatrice della prima affidataria dei lavori aveva a sua volta subappaltato i lavori, in ragione della mancata nomina del CSE e delle gravissime carenze dei POS delle imprese esecutrici).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 26 com. 3, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 89 com. 1 lett. E, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 89 com. 1 lett. F, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 91, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)