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Sez. 4, Sentenza n. 5477 del 14/12/2017 Ud. (dep. 06/02/2018) Rv. 271940 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Cantiere temporaneo o mobile - Obblighi del committente e del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori - Contenuto - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271940-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In tema di infortuni sul lavoro, in caso di cantieri temporanei o mobili, il committente, qualora non assuma su di sè le funzioni di coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori, in quanto privo dei requisiti professionali previsti dalla legge, è tenuto esclusivamente a controllare l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 91 e 92 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 da parte del soggetto nominato e non alla sua integrale sostituzione. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva fatto discendere la responsabilità del committente in modo automatico dalla verificazione del sinistro, senza indicare quale fosse l'omesso controllo a lui addebitabile).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 6 com. 2, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 91, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 92, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 93

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)