Sez. 4, Sentenza n. 14012 del 12/02/2015 Ud. (dep. 02/04/2015) Rv. 263014 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Committente e responsabile dei lavori - Obbligo di vigilare sull'adempimento degli obblighi gravanti sui coordinatori mediante controlli sostanziali - Sussistenza - Omissione - Responsabilità per omicidio colposo.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
In tema di infortuni sul lavoro, al committente ed al responsabile dei lavori è attribuita dalla legge una posizione di garanzia particolarmente ampia, comprendente l'esecuzione di controlli non formali ma sostanziali ed incisivi in materia di prevenzione, di sicurezza del luogo di lavoro e di tutela della salute del lavoratore, sicchè ai medesimi spetta pure accertate che i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dell'opera adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia. (Fattispecie in cui la S.C. ha affermato la responsabilità per le lesioni gravissime occorse al lavoratore in capo all'amministratore unico della società appaltante per non aver verificato l'adeguatezza sia del Piano generale di sicurezza e coordinamento sia del Paino operativo di sicurezza).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 6 com. 2, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 91, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 92, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 93
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)