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Sez. 1, Sentenza n. 28432 del 22/12/2011 (Rv. 620658 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONFLITTO D'INTERESSI | Servizi di investimento mobiliare - Negoziazione in contropartita diretta da parte dell'intermediario - Annullabilità per ciò solo dell'ordine - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620658-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONFLITTO D'INTERESSI

La negoziazione in contropartita diretta costituisce uno dei servizi di investimento al cui esercizio l'intermediario è autorizzato, al pari della negoziazione per conto terzi, come si evince dalle definizioni contenute nell'art. 1 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, essendo essa una delle modalità con le quali l'intermediario può dare corso ad un ordine di acquisto o di vendita di strumenti finanziari impartito dal cliente. Ne deriva che l'esecuzione dell'ordine in conto proprio non comporta, di per sé sola, l'annullabilità dell'atto ai sensi degli artt. 1394 o 1395 cod. civ.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 1, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Cod. Civ. art. 1394, Cod. Civ. art. 1395

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)