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Sez. 3, Sentenza n. 3126 del 05/11/1971 (Rv. 354466 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA DEL MINORE RAPPRESENTATO DAL GENITORE - EFFICACIA - DECLARATORIA AD OPERA DELLA PARTE INTERESSATA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1971-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354466-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA DEL MINORE RAPPRESENTATO DAL GENITORE - EFFICACIA - DECLARATORIA AD OPERA DELLA PARTE INTERESSATA - NECESSITA.*

Instauratosi un regolare contraddittorio nei confronti di chi ha la rappresentanza del soggetto che e parte in causa, il venire meno della rappresentanza non puo svolgere effetto se non sia stato oggetto di una formale dichiarazione della parte interessata. Questa regola non trova deroga nel fatto che si tratti di rappresentanza legale, che viene meno per il raggiungimento della maggiore eta, ne per il fatto che l'altra parte sia in condizioni di conoscere o di fatto conosca che tale evento si e verificato. (V 767'70, mass n 346056).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)