Sez. 3, Sentenza n. 767 del 21/03/1970 (Rv. 346056 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - PROCURA RILASCIATA DAL GENITORE IN PROPRIO E QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DEL FIGLIO MINORE - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA - MANCATA DECLARATORIA O NOTIFICA DA PARTE DEL PROCURATORE COSTITUITO - CESSAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA E INTERRUZIONE DEL PROCESSO - INSUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - PROCURA RILASCIATA DAL GENITORE IN PROPRIO E QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DEL FIGLIO MINORE - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA - MANCATA DECLARATORIA O NOTIFICA DA PARTE DEL PROCURATORE COSTITUITO - CESSAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA E INTERRUZIONE DEL PROCESSO - INSUSSISTENZA.*
La cessazione della rappresentanza legale per il raggiungimento della maggiore eta del rappresentato ancorche risulti dagli Atti, opera come causa di interruzione del processo solo dopo che sia stata dichiarata o notificata dal procuratore costituito a norma dell'art 300 cod proc civ. in Mancanza di cio, l'evento non ha alcuna Rilevanza sull'ulteriore svolgimento del processo e non toglie validita alla notificazione della sentenza eseguita presso il predetto procuratore.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)