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Sez. 3, Sentenza n. 767 del 21/03/1970 (Rv. 346056 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - PROCURA RILASCIATA DAL GENITORE IN PROPRIO E QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DEL FIGLIO MINORE - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA - MANCATA DECLARATORIA O NOTIFICA DA PARTE DEL PROCURATORE COSTITUITO - CESSAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA E INTERRUZIONE DEL PROCESSO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346056-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - PROCURA RILASCIATA DAL GENITORE IN PROPRIO E QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DEL FIGLIO MINORE - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA - MANCATA DECLARATORIA O NOTIFICA DA PARTE DEL PROCURATORE COSTITUITO - CESSAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA E INTERRUZIONE DEL PROCESSO - INSUSSISTENZA.*

La cessazione della rappresentanza legale per il raggiungimento della maggiore eta del rappresentato ancorche risulti dagli Atti, opera come causa di interruzione del processo solo dopo che sia stata dichiarata o notificata dal procuratore costituito a norma dell'art 300 cod proc civ. in Mancanza di cio, l'evento non ha alcuna Rilevanza sull'ulteriore svolgimento del processo e non toglie validita alla notificazione della sentenza eseguita presso il predetto procuratore.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)