diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3475 del 04/08/1977 (Rv. 387046 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - SVALUTAZIONE DELLA PARTE RESIDUA - INDENNIZZABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387046-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - SVALUTAZIONE DELLA PARTE RESIDUA - INDENNIZZABILITA - CONDIZIONI.*

In tema di espropriazione parziale la svalutazione della parte residua del fondo e indennizzabile solo se sussista un rapporto immediato tra la parziale espropriazione e il danno, non pure quando questo derivi da una limitazione legale del diritto di proprieta in dipendenza della destinazione di pubblico interesse attribuita alla parte espropriata. (nella specie i giudici del merito, pur riconoscendo che l'astratta potenzialita edificatoria del terreno era in concreto neutralizzata dalle limitazioni legali provenienti dalla vicinanza del Demanio ferroviario, a causa del divieto di qualsiasi costruzione nelle fasce di rispetto, hanno ritenuto che l'espropriazione di una striscia di terreno confinante con la Sede ferroviaria, spostando piu avanti detta limitazione nella parte residua del fondo, aveva in effetti ridotto la superficie edificabile dello stesso, realizzando in concreto un'espropriazione di area edificabile. La suprema Corte, nel cassare l'impugnata decisione, ha formulato il principio di diritto contenuto nella massima che precede). (Conf 4047/75, mass n 378347).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)