Sez. 1, Sentenza n. 1255 del 26/02/1979 (Rv. 397478 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - LIMITAZIONI EX LEGE ALLA EDIFICABILITA E COLTIVABILITA DELLA PARTE RESIDUA - INDENNIZZABILITA - ESCLUSIONE - SVALUTAZIONE DI TALE PARTE - INDENNIZZABILITA - CONDIZIONI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - LIMITAZIONI EX LEGE ALLA EDIFICABILITA E COLTIVABILITA DELLA PARTE RESIDUA - INDENNIZZABILITA - ESCLUSIONE - SVALUTAZIONE DI TALE PARTE - INDENNIZZABILITA - CONDIZIONI.*
Nel caso di espropriazione parziale non e indennizzabile il danno subito dalla parte residua del fondo per effetto delle limitazioni alla edificabilita e coltivabilita su di esse ricadute ex lege come conseguenza obbiettiva della realizzazione dell'opera pubblica, mentre la svalutazione della parte residua del fondo puo essere computata nell'indennita solo se sussista un rapporto immediato e diretto tra la parziale espropriazione ed il deprezzamento del residuo. (V 5332/77, mass n 388992, sulla prima parte; (V 3475/77, mass n 387046; (V 4047/75, mass n 378347, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)