Sez. 1, Sentenza n. 353 del 20/01/1982 (Rv. 418052 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - DANNO DERIVANTE DALL'ESECUZIONE DELL'OPERA PER EFFETTO DELLE LIMITAZIONI DI LEGGE POSTE ALLA PROPRIETÀ PRIVATA COME CONSEGUENZA DIRETTIVA DELLA SUA REALIZZAZIONE - INDENNIZZABILITÀ - ESCLUSIONE - SVALUTAZIONE DELLA PARTE RESIDUA - INDENNIZZABILITÀ - CONDIZIONI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - DANNO DERIVANTE DALL'ESECUZIONE DELL'OPERA PER EFFETTO DELLE LIMITAZIONI DI LEGGE POSTE ALLA PROPRIETÀ PRIVATA COME CONSEGUENZA DIRETTIVA DELLA SUA REALIZZAZIONE - INDENNIZZABILITÀ - ESCLUSIONE - SVALUTAZIONE DELLA PARTE RESIDUA - INDENNIZZABILITÀ - CONDIZIONI.*
Nel caso di espropriazione parziale non è indennizzabile il danno derivante dall'esecuzione dell'opera per effetto delle limitazioni di legge poste alla proprietà privata come conseguenza obiettiva della sua realizzazione, mentre la svalutazione della parte residua del fondo può essere computata sull'indennità solo se sussista un rapporto immediato e diretto fra la parziale espropriazione ed il deprezzamento del residuo. (V 5332/77, mass n 388992; (V 3475/77, mass n 387046; (V 4047/75, mass n 378347; (Conf 1255/79, mass n 397478).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., Legge 24/07/1961 num. 729 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)