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Sez. 1, Sentenza n. 4047 del 06/12/1975 (Rv. 378347 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - SVALUTAZIONE DEL FONDO RESIDUO - INDENNIZZABILITA - CONDIZIONI - LIMITI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - SCARPATA AUTOSTRADALE.*
Stato
decisa il 1975-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378347-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - SVALUTAZIONE DEL FONDO RESIDUO - INDENNIZZABILITA - CONDIZIONI - LIMITI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - SCARPATA AUTOSTRADALE.*

In tema di espropriazione parziale la svalutazione della parte residua e indennizzabile solo se sussista un rapporto immediato tra la parziale espropriazione e il danno e non pure quando questo derivi da una limitazione legale del diritto di proprieta in dipendenza della destinazione di pubblico interesse attribuita alla parte espropriata, come quando la parte residua sia contigua ad una scarpata autostradale. (Conf 3458/68, mass n 336592; 2739/67, mass n 330261).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)