Sez. 5, Sentenza n. 16606 del 09/03/2010 Ud. (dep. 30/04/2010) Rv. 247256 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Fatti commessi in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento - Nuova attività - Ricavi eccedenti il mantenimento del fallito - Distrazione - Sussistenza.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale postfallimentare la condotta di colui che dopo essere stato dichiarato fallito intraprenda una nuova attività dalla quale tragga ricavi consistenti e, comunque, eccedenti i redditi necessari per il mantenimento proprio e della propria famiglia, omettendo di conferirli a favore della procedura concorsuale in corso in violazione dell'art. 46 L.F..
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 46 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)