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Sez. 5, Sentenza n. 10838 del 23/05/2005 (Rv. 584293 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Interposizione fittizia di persona ex art. 37 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Restituzione dell'imposta alle persone interposte - Termine - Decorrenza dal momento di insorgenza del diritto alla restituzione, ex art. 16, sesto comma, del d.P.R. n. 636 del 1972 - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584293-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI

In tema di rimborso di somme versate per tributi non dovuti, il termine decadenziale previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 si applica ad ogni tipologia di indebito tributario conseguente a versamenti sin dall'origine non dovuti, mentre l'art. 16, comma sesto, del d.P.R. n. 636 del 1972 è disposizione di carattere residuale e concerne le diverse ipotesi in cui il diritto alla restituzione sorge in data posteriore al pagamento dell'imposta. Una tale ipotesi si configura nel caso dell'interposizione fittizia e della restituzione dell'imposta alle persone interposte, in ordine al quale l'art. 37 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede, al quarto comma (introdotto dal d.lgs. n. 358 del 1997), una applicazione particolare della regola più generale fissata in precedenza dal citato art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/10/1997 num. 358 art. 7 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)