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Sez. 3, Sentenza n. 3441 del 08/03/2002 (Rv. 552949 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE | Possibilità di apportare all'immobile le modificazioni necessarie allo svolgimento dell'attività del conduttore - Deduzione come condizione del contratto di locazione ovvero pattuizione di obbligazione a carico del locatore - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552949-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE

Il principio secondo il quale, stipulato un contratto di locazione di un immobile destinato ad un determinato uso (nella specie, commerciale), grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività ripromessasi, ed altresì adeguate a quanto necessario per ottenere le necessarie autorizzazioni amministrative, non osta a che le parti possano dedurre in condizione, (ovvero convenire come espressa obbligazione del locatore) tanto la effettiva possibilità di apportare all'immobile le necessarie modificazioni per poter svolgere l'attività prevista, quanto il fatto che esso presenti (o sia in potenziale condizione) di acquisire le pertinenti condizioni giuridiche funzionali al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1578, Cod. Civ. art. 1575

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)