Sez. 3, Sentenza n. 3125 del 01/04/1987 (Rv. 452217 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE - PATTUIZIONE DI UN DETERMINATO USO DELL'IMMOBILE LOCATO - NECESSITÀ DI MODIFICHE STRUTTURALI - GARANZIA DEL LOCATORE DELLA IDONEITÀ DELL'IMMOBILE - MANCATO ASSENSO DEL CONDOMINIO ALLA ESECUZIONE DELLE MODIFICHE - RESPONSABILITÀ DEL LOCATORE - SUSSISTENZA.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE - PATTUIZIONE DI UN DETERMINATO USO DELL'IMMOBILE LOCATO - NECESSITÀ DI MODIFICHE STRUTTURALI - GARANZIA DEL LOCATORE DELLA IDONEITÀ DELL'IMMOBILE - MANCATO ASSENSO DEL CONDOMINIO ALLA ESECUZIONE DELLE MODIFICHE - RESPONSABILITÀ DEL LOCATORE - SUSSISTENZA.*
Ove il locatore, che abbia convenuto un determinato uso commerciale e/o industriale dell'immobile locato, assicuri a tal fine l'idoneità dell'immobile autorizzando il conduttore alle relative modifiche strutturali, non può ritenersi esente, nei confronti dello stesso, dalla responsabilità per l'anticipato scioglimento del rapporto locativo a seguito del divieto opposto dal condominio, di cui è parte l'immobile, alle dette modifiche (nella specie, installazione di una nuova canna fumaria necessaria per il funzionamento di un ristorante self-Service) ove non abbia provveduto ad ottenere il preventivo assenso dei condomini, indispensabile alla stregua del regolamento condominiale. (V Cass 1142/81, mass n 411704; (V Cass 1544/73, mass n 364341; (V Cass 155/73, mass n 344927).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1578
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)