Sez. 1, Sentenza n. 5381 del 11/03/2006 (Rv. 587440 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Legittimazione attiva - Del soggetto qualificatosi superficiario - Presupposti - Prova della qualità di proprietario dell'edificio indipendentemente dall'area - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Le condizioni legittimanti il diritto ad opporsi contro la stima amministrativa dell'indennità di espropriazione rappresentano elementi costitutivi del diritto, e pertanto vanno provate dall'attore, mentre le eventuali contestazioni proposte dal convenuto in ordine alla relativa sussistenza, non riguardando l'estraneità di quest'ultimo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, bensì la mancanza del fatto posto a fondamento della pretesa azionata "ex adverso", non integrano, sul piano processuale, gli estremi dell'eccezione in senso proprio, bensì quelli della mera deduzione difensiva, la quale non incide in alcun modo sull'onere probatorio, che continua a incombere sull'attore, senza determinarne alcuna inversione, sicché ove l'attore opponente affermi di essere proprietario di edificio, separatamente dalla proprietà dell'area, deve offrirne la prova, non potendosi avvalere della presunzione di proprietà che giova a favore de proprietario catastale del bene, o della mancata contestazione della controparte, giacché in tema di manufatti realizzati su suolo altrui le disposizioni civilistiche vietano la possibilità di mantenere divise la proprietà del suolo e quella delle costruzioni su di esso realizzate, onde, al fine di superare la regola dell'accessione, è necessaria la dimostrazione di un titolo idoneo a confortare il trasferimento dell'immobile alla parte interessata, unitamente alla legittimazione a richiedere l'indennità per la parte espropriata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 922, Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)