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Sez. 3, Sentenza n. 8072 del 04/06/2002 (Rv. 554856 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE | Diritto all'indennizzo - Presupposti - Prova - Onere - Soggetto gravato - Affittuario - Contestazioni da parte del concedente - Natura di eccezione in senso proprio - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554856-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE

In tema di miglioramenti agrari, le condizioni legittimanti il diritto all'indennizzo riconosciuto all'affittuario (consenso del concedente ovvero autorizzazione dell'IPA) rappresentano elementi costitutivi del diritto stesso, e, pertanto, vanno provate da quest'ultimo, e pertanto le eventuali contestazioni proposte dal concedente-convenuto in ordine alla sussistenza non integrano gli estremi dell'eccezione in senso proprio, bensì quelli della mera difesa, non incidente in alcuno modo sul detto onere probatorio, che continua a gravare sull'attore-affittuario, ai sensi dell'art. 2697 c.c.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 11 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 14 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)