Sez. 3, Sentenza n. 4909 del 01/04/2003 (Rv. 561629 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Condizioni ex art.7 legge 817/1971 - Mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente - Prove relative - Soggetto onerato.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
In tema di rapporti agrari, la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente costituisce una delle condizioni dell'azione cui è subordinata, ai sensi dell'art.7 della legge n. 817 del 1971, l'insorgenza del diritto di prelazione agraria, con la conseguenza che la prova della sua sussistenza spetta a chi eserciti il relativo diritto, a nulla rilevandone il carattere di fatto negativo, ciò che comporta, per converso, non già un'inversione dell'onere della prova, ma (soltanto) la necessità che questa sia fornita mediante l'allegazione dei fatti positivi contrari, anche per mezzo di testimoni o di presunzioni. Detta condizione, pertanto, ove non provata dal retraente, può legittimamente ritenersi accertata solo se ammessa, espressamente o implicitamente, dal convenuto, alla stregua di un'impostazione delle sue difese incompatibile con la negazione o contestazione della stessa, e non anche, dunque, per effetto di un mero ritardo nella detta contestazione, specie quando questa, non configurandosi, sul piano processuale, come eccezione in senso proprio (bensì come mera deduzione difensiva, attesane la afferenza ad una condizione costitutiva del diritto azionato in giudizio) risulti rilevabile d'ufficio, rientrando, per l'effetto, in via cogente, entro i confini del "thema decidendum".
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)