Sez. 3, Sentenza n. 4684 del 25/05/1987 (Rv. 453335 - 01)
PROVA CIVILE - PROVA RACCOLTA IN GIUDIZIO PENALE - FONTE DI CONVINCIMENTO DEL GIUDICE CIVILE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - PROVA RACCOLTA IN GIUDIZIO PENALE - FONTE DI CONVINCIMENTO DEL GIUDICE CIVILE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Per il principio dell'unità della giurisdizione, le prove raccolte in Sede penale - anche se è intervenuta amnistia - ben possono costituire fonte di convincimento del giudice civile, il cui apprezzamento non è soggetto a Sindacato di legittimità, se sorretto da motivazione congrua e corretta. (V 3981/84, mass n 435954; (V 6346/81, mass n 417138; (V 1072/79, mass n 397271; (Conf 2968/82, mass n 420871; (Conf 1388/81, mass n 412025).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)