Sez. 3, Sentenza n. 3981 del 07/07/1984 (Rv. 435954 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - VALORE PROBATORIO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - VALORE PROBATORIO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Le prove raccolte in Sede penale, ancorché prive di efficacia vincolante nel giudizio civile o amministrativo, possono costituire, anche in via esclusiva, fonti di convincimento del giudice civile, il cui apprezzamento è insindacabile in Sede di legittimità se congruamente motivato. (V 809/83, mass n 425558; (V 2968/82, mass n 420871; (V 1388/81, mass n 412025).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)