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Sez. 1, Sentenza n. 7532 del 16/12/1986 (Rv. 449561 - 01)

COMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI POSTALI - PACCHI - AVARIE E PERDITE - RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE POSTALE - ESONERO - DISCIPLINA EX ART. 96 LETT. A) D.P.R. N. 136 DEL 1973 - IDENTITÀ CON L'ART. 1693 COD. CIV. - PROVA A CARICO DEL VETTORE - CONTENUTO - CASO FORTUITO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FURTO COMMESSO SENZA VIOLENZA O MINACCIA - CAUSA DI ESONERO - ESCLUSIONE - SOTTRAZIONE CON VIOLENZA O MINACCIA - ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449561-01

COMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI POSTALI - PACCHI - AVARIE E PERDITE - RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE POSTALE - ESONERO - DISCIPLINA EX ART. 96 LETT. A) D.P.R. N. 136 DEL 1973 - IDENTITÀ CON L'ART. 1693 COD. CIV. - PROVA A CARICO DEL VETTORE - CONTENUTO - CASO FORTUITO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FURTO COMMESSO SENZA VIOLENZA O MINACCIA - CAUSA DI ESONERO - ESCLUSIONE - SOTTRAZIONE CON VIOLENZA O MINACCIA - ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ - LIMITI.*

L'art. 96 lett. A) d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (cod. postale), che esonera l'amministrazione postale da ogni responsabilità circa la perdita, manomissione o avaria di pacchi, in caso di "forza maggiore", non ha contenuto precettivo diverso da quello dell'art. 1693 cod. civ., il quale nel contratto di trasporto, pone a carico del vettore, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, l'Onere di provare che la perdita è dovuta a "caso fortuito", giacché le locuzioni "caso fortuito" e "forza maggiore" stanno entrambe a designare le caratteristiche di imprevedibilità ed inevitabilità che l'evento deve avere per escludere la responsabilità ex recepto del vettore. Ne consegue che il furto non accompagnato da violenza o minaccia alle persone, non costituisce, per l'amministrazione postale, causa di esonero della sua responsabilità di vettore, trattandosi di evento prevedibile e non estraneo al rischio insito nell'attività; peraltro, in considerazione della particolare diligenza imposta al vettore nella custodia delle cose affidategli, neanche la sottrazione con violenza o minaccia può sempre qualificarsi come fortuito o forza maggiore, ciò dovendosi escludere quando le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificata siano state tali da renderla prevedibile ed evitabile. (V 2515/86, mass n 445614 (V 1227/84, mass n 433368).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1693, DPR 29/03/1973 num. 156 art. 96 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)