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Sez. L, Sentenza n. 16522 del 21/08/2004 (Rv. 576546 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO | Assegno di invalidità - Quadro morboso - Accertamento dell'incidenza su ogni attività confacente all'assicurato - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576546-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO

In ordine alla domanda di attribuzione dell'assegno di invalidità, la valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato va effettuata con specifico riferimento alla sua incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente all'assicurato ossia che, in relazione all'età, capacità ed esperienza di quest'ultimo, non lo esponga ad ulteriore danno alla salute. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di assegno di invalidità in quanto, a fronte di una menomazione permanente - amputazione di uno degli arti inferiori - il lavoratore aveva usufruito di un riadattamento professionale, essendo stato assunto quale collaboratore tecnico di ruolo presso una scuola statale, con reddito fisso e continuativo e stabilità di occupazione non usurante).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Costituzione art. 32, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)