Sez. L, Sentenza n. 2739 del 06/03/1992 (Rv. 476091 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Invalidità - Capacità di guadagno, di lavoro | Distinzione - Capacità di lavoro - Accertamento - Criteri - Età e formazione professionale dell'assicurato - Rilevanza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Invalidità - Capacità di guadagno, di lavoro
la circostanza che la legge 12 luglio 1984 n. 222 (revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile) definisca l'invalidità (ai fini della concessione dell'assegno ex art. 1) come la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato, senza più riferimento alla capacità di guadagno, che prevedeva anche la valutazione dei fattori socio- economici, non esclude che, al fine dell'accertamento della detta invalidità, debba tenersi conto - stante il richiamo normativo alle attitudini del soggetto - dell'età e della formazione professionale del medesimo, valutandone peraltro la possibilità di ulteriore impegno lavorativo, e l'eventuale carattere usurante di questo, anche in attività diverse (purché confacenti alle sue attitudini) da quella specifica espletata.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)