Sez. L, Sentenza n. 5934 del 20/06/1994 (Rv. 487138 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Invalidità - Capacità di guadagno - Di lavoro | Diritto all'assegno ordinario di invalidità - Presupposto - Valutazione della capacità di lavoro - Criteri - Somma delle percentuali di invalidità relative a ciascuna infermità - Inammissibilità - Valutazione complessiva - Necessità - Ricorso alle tabelle infortunistiche - Divieto.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Invalidità - Capacità di guadagno - Di lavoro
In sede di valutazione della capacità di lavoro, ai fini della sussistenza del diritto all'assegno ordinario di invalidità disciplinato dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222, si deve tener conto del quadro morboso complessivo del soggetto assicurato e non delle singole manifestazioni morbose, considerate l'una indipendentemente dalle altre, né può procedersi ad una somma aritmetica delle percentuali di invalidità relative a ciascuna delle infermità riscontrate, dovendosi invece compiere una valutazione complessiva delle stesse, con specifico riferimento alla loro incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, nel senso che potrebbe essere svolta dall'assicurato, per età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute. Non è conseguentemente consentito il ricorso alle tabelle infortunistiche o comunque ad un sistema di tabelle che stabiliscano un automatico confronto tra infermità o difetto fisico o mentale e la probabile conseguente riduzione della capacità di lavoro, in quanto indici medi che, riferiti ad un'attività lavorativa generica, possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta, che può risultare tanto superiore che inferiore alla percentuale risultante dall'applicazione di una tabella di valutazione astratta.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)