Sez. L, Sentenza n. 1582 del 24/01/2008 (Rv. 601706 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Violazione o falsa applicazione di contratto collettivo - Interpretazione diretta da parte del giudice di legittimità - Applicabilità dei criteri di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ. - Sussistenza - Onere della parte ricorrente di concreta specificazione dei canoni ermeneutici assunti come violati - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Il giudice di legittimità, nel caso sia stata denunciata la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi ai sensi dell'art. 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 27 della legge n. 40 del 2006, può procedere alla diretta interpretazione del contenuto del contratto collettivo, la cui natura negoziale impone che l'indagine ermeneutica debba essere compiuta secondo i criteri dettati dagli artt. 1362 cod. civ. e seguenti e non sulla base degli artt. 12 e 14 delle preleggi; ne consegue che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, è necessario che in esso siano motivatamente specificati i canoni ermeneutici negoziali in concreto violati, nonché il punto ed il modo in cui giudice del merito si sia da essi discostato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Cod. Civ. art. 12 CORTE COST., Cod. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)