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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2531 del 21/02/2012 (Rv. 621852 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. - Competenza territoriale - Giudice del luogo della commessa infrazione - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621852-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

È territorialmente competente a decidere sull'opposizione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., avverso la cartella esattoriale emessa per il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, il giudice del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, ai sensi degli artt. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e 204-bis cod. strada (nella rispettiva formulazione anteriore alla novella recata dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150), giacché la disciplina applicabile all'opposizione di cui al citato art. 615, in quanto proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione al verbale di accertamento della violazione al codice della strada, va conformata a quella dettata per l'azione recuperata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Strada art. 204 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)