Sez. 3, Sentenza n. 6 del 05/10/2001 Ud. (dep. 03/01/2002) Rv. 220600 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - IN GENERE | Dichiarazione di contumacia in assenza del difensore di fiducia legittimamente impedito - Ritualità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - IN GENERE
In tema di atti introduttivi del dibattimento, nell'ipotesi in cui il difensore di fiducia sia rimasto assente all'udienza per un legittimo impedimento, l'imputato che non sia comparso è rappresentato dal sostituto del difensore nominato d'ufficio, sicché ritualmente ne viene dichiarata la contumacia e legittimamente viene omessa la notificazione, in suo favore, dell'avviso dell'udienza di rinvio fissata dal giudice a seguito dell'impedimento predetto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 430 ter, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 430 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)