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Sez. L, Sentenza n. 4290 del 21/07/1984 (Rv. 436217 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - INDISPONIBILITÀ CON PATTUIZIONI INDIVIDUALI O COLLETTIVI - INDIVIDUAZIONE DEL TRATTAMENTO PIÙ FAVOREVOLE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436217-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - INDISPONIBILITÀ CON PATTUIZIONI INDIVIDUALI O COLLETTIVI - INDIVIDUAZIONE DEL TRATTAMENTO PIÙ FAVOREVOLE - CRITERI.*

Il principio dell'indisponibilità dell'indennità di fine rapporto opera sia con riguardo alle pattuizioni individuali che riguardo alla contrattazione collettiva, ancorché questa disciplini la detta indennità su base mutualistica, ed il confronto fra il trattamento legale e quello convenzionale di tale indennità, ai fini dell'individuazione del trattamento più favorevole, dev'essere effettuato in concreto, con riferimento alla specifica posizione del singolo lavoratore, tenendo conto di ciò che il medesimo percepirebbe, in termini strettamente economici, in base all'una o all'altra disciplina dell'istituto e prescindendo dalla valutazione dell'eventuale vantaggio che, in base alla disciplina collettiva, deriverebbe ad altri lavoratori della stessa categoria. (V 4828/82, mass n 422824; (V 195/82, mass n 417888; (V 5642/79, mass n 402237; (V 1935/75, mass n 375634).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)