Sez. L, Sentenza n. 195 del 14/01/1982 (Rv. 417888 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - DISCIPLINA EX LEGGE N. 1561 DEL 1960 - DIPENDENTI DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE - DISCIPLINA PREVISTA DAI CONTRATTI COLLETTIVI - TRATTAMENTO COMPLESSIVO DI FINE RAPPORTO - COMPARAZIONE FRA L'INDENNITÀ E LA PENSIONE BASE DA UN LATO E LA PENSIONE INTEGRATIVA DALL'ALTRO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - DISCIPLINA EX LEGGE N. 1561 DEL 1960 - DIPENDENTI DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE - DISCIPLINA PREVISTA DAI CONTRATTI COLLETTIVI - TRATTAMENTO COMPLESSIVO DI FINE RAPPORTO - COMPARAZIONE FRA L'INDENNITÀ E LA PENSIONE BASE DA UN LATO E LA PENSIONE INTEGRATIVA DALL'ALTRO - CRITERI.*
In tema di liquidazione dell'indennità di anzianità, la legge 18 dicembre 1960 n. 1561 stabilisce che (art. 1) essa è dovuta in una misura non inferiore all'importo di tante mensilità di retribuzione per quanti sono gli anni di servizio prestati, pur facendo salve (art. 3), con disposizione analoga a quella contenuta nell'ultimo comma dell'art. 2120 cod. civ., le forme equivalenti di previdenza previste dalle norme collettive, quando dalla comparazione fra l'indennità prevista dalla legge e le forme previdenziali sostitutive o integrative di essa, previste dal contratto collettivo, risulti un'equivalenza fra i due trattamenti attraverso il computo globale di essi o un trattamento convenzionale di miglior favore per il lavoratore. Tale principio trova applicazione anche rispetto alla disciplina collettiva per i dipendenti delle aziende municipalizzate, che prevede un trattamento complessivo di fine rapporto costituito, oltre che da un'indennità di anzianità in misura (sedici trentesimi) inferiore a quella legale e da una pensione base, anche da una pensione integrativa (per coloro che lascino il servizio dopo aver raggiunto i cinquantacinque anni di età ed i quindici anni di servizio), la quale, pertanto, ai fini della comparazione suddetta, deve essere capitalizzata, considerando gli indici statistici relativi al suo funzionamento nonché in base alle tabelle di probabilità di sopravvivenza collegate all'età ed alle condizioni del pensionato. (V 4895/80, mass n 408723; (V 5673/79, mass n 402270; (V 5642/79, mass n 402237; (V 2139/79, mass n 398487; (V 2481/78, mass n 391853).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 18/12/1960 num. 1561 art. 1 CORTE COST., Legge 18/12/1960 num. 1561 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)