Sez. L, Sentenza n. 5642 del 29/10/1979 (Rv. 402237 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LIQUIDAZIONE - DISCIPLINA EX LEGGE N 1561 DEL 1960 - MIGLIORI CONDIZIONI DIPENDENTI DA CONVENZIONI INDIVIDUALI O COLLETTIVE - APPLICABILITA - RAFFRONTO TRA IL COMPLESSIVO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DERIVANTE DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVE E QUELLO DERIVANTE DALLA LEGGE - CRITERI - INDENNITA DI ANZIANITA MINORE DI QUELLA LEGALE E PENSIONE INTEGRATIVA CORRISPOSTE SECONDO LE CONVENZIONI COLLETTIVE - CAPITALIZZAZIONE DI DETTA PENSIONE - NECESSITA - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INDENNITA DI ANZIANITA PREVISTA DAI CONTRATTI COLLETTIVI PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LIQUIDAZIONE - DISCIPLINA EX LEGGE N 1561 DEL 1960 - MIGLIORI CONDIZIONI DIPENDENTI DA CONVENZIONI INDIVIDUALI O COLLETTIVE - APPLICABILITA - RAFFRONTO TRA IL COMPLESSIVO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DERIVANTE DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVE E QUELLO DERIVANTE DALLA LEGGE - CRITERI - INDENNITA DI ANZIANITA MINORE DI QUELLA LEGALE E PENSIONE INTEGRATIVA CORRISPOSTE SECONDO LE CONVENZIONI COLLETTIVE - CAPITALIZZAZIONE DI DETTA PENSIONE - NECESSITA - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INDENNITA DI ANZIANITA PREVISTA DAI CONTRATTI COLLETTIVI PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE.*
In tema di liquidazione dell'indennita di anzianita, alla cessazione del rapporto di lavoro, la legge 18 dicembre 1960 n 1561 stabilisce che (art 1) essa e dovuta in una misura non inferiore all'importo di tante mensilita di retribuzione per quanto sono gli anni di servizio prestati, pur facendo salve (art 3) con disposizione analoga a quella contenuta nell'ultimo comma dell'art 2120 cod civ, che fa salve forme equivalenti di previdenza - le condizioni di miglior favore per il prestatore di opere, dipendenti da convenzioni individuali o collettive. Pertanto, qualora la parte, la quale abbia ottenuto una certa somma, per fine rapporto, sulla base di un determinato contratto collettivo, chieda la riliquidazione della indennita di anzianita sulla base delle norme di legge sopra citate, il giudice del merito, al fine di stabilire se la liquidazione operata su base convenzionale sia inferiore o superiore a quella dovuta in diretta applicazione della normativa legale, deve operare un raffronto tra il complessivo trattamento di fine rapporto di cui alla regolamentazione collettiva e quella derivante in applicazione degli artt 2120 e 2123 cod civ e art 1 della legge n 1561 del 1960 e qualora la prima preveda, in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, oltre alla corresponsione di una indennita di anzianita - sia pure in misura inferiore a quella legale - anche una pensione integrativa, deve provvedere alla capitalizzazione di quest'ultima, anche in base alle tabelle di probabilita di sopravvivenza collegate all'eta ed alle condizioni del pensionato, al fine della individuazione, in termini quantitativi concreti, dei due dati da comparare. (principio enunciato in tema di contratto collettivo per i dipendenti dalle aziende municipalizzate che prevede, per coloro che lascino il servizio dopo avere raggiunto i cinquantacinque anni di eta ed i quindici anni di servizio, una pensione integrativa ed una indennita di anzianita liquidata nella misura di sedici trentesimi dell'ultima retribuzione per ogni anno di anzianita). (V 862/78, mass n 390201; (V 4008/75, mass n 378300).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2123, Legge 18/12/1960 num. 1561 art. 1 CORTE COST., Legge 18/12/1960 num. 1561 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)