Sez. L, Sentenza n. 3843 del 10/06/1986 (Rv. 446683 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI DELLA SENTENZA IMPUGNATA - POTERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI DELLA SENTENZA IMPUGNATA - POTERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
In Sede di giudizio di legittimità la Corte di Cassazione non può procedere alla correzione di errori materiali di cui risulti affetta la sentenza impugnata, dovendo invece a ciò provvedere - su istanza delle parti - il giudice "a quo" che tale pronuncia abbia emesso. (Conf 5454/80, mass n 409324; (Conf 2166/80, mass n 405831).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)