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Sez. 3, Sentenza n. 904 del 02/02/1983 (Rv. 425664 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - COMUNICAZIONE DELLA PROPOSTA DI VENDITA DEL FONDO RUSTICO - MODALITÀ - PROPOSTA, CONTENENTE IDONEI ELEMENTI DI SPECIFICITÀ, COMUNICATA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 817 DEL 1971 - TRASMISSIONE DEL PRELIMINARE DI VENDITA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425664-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - COMUNICAZIONE DELLA PROPOSTA DI VENDITA DEL FONDO RUSTICO - MODALITÀ - PROPOSTA, CONTENENTE IDONEI ELEMENTI DI SPECIFICITÀ, COMUNICATA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 817 DEL 1971 - TRASMISSIONE DEL PRELIMINARE DI VENDITA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di prelazione agraria, l'art. 8 della legge 14 agosto 1971 n. 817 - che impone al proprietario l'Obbligo di comunicare al coltivatore, insieme alla proposta di vendita, il testo del preliminare - ha carattere innovativo e non interpretativo, con la conseguenza che, ai fini dell'Esercizio del diritto di prelazione, nel vigore della legge 26 maggio 1965 n. 590, è valida una denuntiatio che contenga elementi sufficienti a renderla idonea a porre il coltivatore in grado di esercitare il richiamato diritto. (Conf 5617/81, mass n 416335; (Conf 1054/79, mass n 397246; (Conf 781/79, mass n 396966).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)