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Sez. 2, Sentenza n. 14598 del 09/11/2000 (Rv. 541546 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - DECADENZA | Implicita pronuncia - Riproposizione in appello - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541546-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - DECADENZA

La prova testimoniale ritenuta anche implicitamente inammissibile in primo grado per essere la parte incorsa in decadenza o perché in contrasto con il principio dell'unicità della prova, non può essere riproposta in appello, sia pure con le opportune integrazioni, in quanto non si tratta di prova nuova, ma di prova già dedotta in prime cure in modo non conforme a legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)