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Sez. 2, Sentenza n. 222 del 15/01/1999 Cc. (dep. 18/02/1999) Rv. 212783 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE | Provvedimento che dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per la ritenuta configurabilità di un fatto diverso - Abnormità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212783-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE

Deve considerarsi abnorme, perché determina un'inammissibile regressione del procedimento, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, ammesso il giudizio abbreviato, dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero ritenendo la sussistenza di un fatto diverso; nel giudizio abbreviato, infatti, il giudice - pur potendone modificare la qualificazione giuridica - deve esercitare il suo potere decisorio in ordine ai reati per i quali il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale e solo su di essi, nell'ambito del quadro probatorio delineato dalla situazione esistente. (Nell'affermare detto principio la Corte ha precisato che qualora dagli atti emergano altri imputati o altri reati concorrenti il giudice, con la sentenza che definisce il giudizio, può, se del caso, disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero perché eserciti la relativa azione penale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 422 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 422 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 423 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 441 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)