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Sez. 3, Sentenza n. 4465 del 25/11/1976 (Rv. 383189 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE - NOZIONE - MERO SILENZIO SU FATTI SFAVOREVOLI - DOLO PROCESSUALE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN MATERIA DI CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE DI CONTRATTO DI LOCAZIONE.*
Stato
decisa il 1976-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383189-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE - NOZIONE - MERO SILENZIO SU FATTI SFAVOREVOLI - DOLO PROCESSUALE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN MATERIA DI CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE DI CONTRATTO DI LOCAZIONE.*

Il dolo processuale, previsto come motivo di revocazione dall'art 395, n 1, cod proc civ, deve consistere in un artificio soggettivamente ed oggettivamente idoneo a paralizzare o sviare la difesa dell'avversario e ad impedire al giudice l'accertamento della verita, e non puo limitarsi al semplice silenzio su fatti sfavorevoli. (nella specie, i conduttori di un appartamento, nel corso del giudizio per la cessazione della proroga legale del relativo contratto di locazione, non avevano comunicato al locatore la morte di uno di loro, venendo cosi a beneficiare di una sentenza ad essi favorevole, in conseguenza del calcolo dell'indice di affollamento di cui all'art 1 legge 28 luglio 1967 n 628. Nel successivo giudizio di revocazione, il giudice del merito in tale comportamento identificava gli estremi del dolo revocatorio. La suprema Corte ha confermato la decisione, enunziando il principio di cui in massima). (Conf 1176/74, mass n 369200; (Conf 1660/73, mass n 364552; (Conf 2256/72, mass n 359575).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 CORTE COST., Legge 28/07/1967 num. 628 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)